Art. 2.
(Fondo per la gestione delle risorse idriche).

      1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi attuati sulla base dei criteri e degli indirizzi individuati dal Comitato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gestione delle risorse idriche», la cui dotazione è determinata annualmente, su base triennale, in sede di legge finanziaria. Il Fondo è iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.